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Comunicazione per esercenti ai sensi dell’art. 48, comma 6, del D.Lgs. 101/2020
Data : 11/05/2026

Ai sensi dell’art. 48, comma 6, del D.Lgs. 101/2020, i detentori di macchine radiogene  devono effettuare la comunicazione di inizio e di cessazione di detenzione per ciascuna apparecchiatura detenuta tramite il portale STRIMS.
Per gli esercenti detentori di macchine radiogene impiegate ai fini di esposizione medica, le comunicazioni di inizio detenzione possono essere effettuate in maniera cumulativa per tutte le nuove detenzioni intervenute nel trimestre di riferimento e devono essere trasmesse, tramite il portale STRIMS, entro i primi 10 giorni del mese successivo al trimestre di riferimento

I trimestri sono riferiti all’anno solare e le relative scadenze sono le seguenti:

•    I trimestre (1 gennaio – 31 marzo): comunicazione entro il 10 aprile
•    II trimestre (1 aprile – 30 giugno): comunicazione entro il 10 luglio
•    III trimestre (1 luglio – 30 settembre): comunicazione entro il 10 ottobre
•    IV trimestre (1 ottobre – 31 dicembre): comunicazione entro il 10 gennaio dell’anno successivo

Per quanto riguarda le cessazioni di detenzione relative alle macchine radiogene impiegate ai fini di esposizione medica, le relative comunicazioni possono essere effettuate  in maniera cumulativa per tutte le cessazioni intervenute nell’anno di riferimento e devono essere trasmesse, tramite il portale STRIMS, entro il 10 gennaio dell’anno successivo all’anno di riferimento.

In assenza di nuove detenzioni o cessazioni nel periodo di riferimento, non è richiesta alcuna comunicazione.

Si raccomanda il rispetto delle scadenze indicate per non incorrere nella sanzione contemplata all'articolo 218, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.